Multe e sanzioni: ingiunzioni e intimazioni ad adempiere per infrazioni al Codice della strada
L’ingiunzione di pagamento per un’infrazione al Codice della strada viene emessa quando la normale sanzione (avviso di infrazione, verbale) non risulta saldata entro i termini stabiliti.
L’ammontare dell’ingiunzione risulta maggiorato poiché è dato dalla somma di:
- importo della sanzione amministrativa (infrazioni al Codice della strada e ai regolamenti comunali)
- eventuali spese di accertamento e notificazione
- maggiorazione di un decimo della sanzione per ogni semestre trascorso dal termine per il pagamento della sanzione in misura ridotta (Legge 689/81).
In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione saranno avviate le procedure cautelari o esecutive (ad esempio: fermo amministrativo o pignoramento).
In questa pagina trovi tutte le informazioni per verificare, ricorrere o effettuare il pagamento.
Puoi visionare online i dettagli dei verbali indicati nell'ingiunzione di pagamento e le relative cartoline di notifica, anche in caso di intimazione ad adempiere.
Accedi al servizio con utenza spid e inserisci i dati richiesti, tra i quali il numero di ciascun verbale.
E' possibile chiedere una rateazione dell'importo indicato nell'avviso seguendo le indicazioni della pagina Rateazione di imposte comunali e di altri pagamenti
La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rateazione già concessi. Verranno accorpati d'ufficio tutti i debiti pregressi, ad eccezione di quelli già rateizzati e di quelli riferiti a procedure cautelari e/o esecutive in corso.
L’Amministrazione può prevenire il contenzioso con il contribuente annullando i propri atti, in misura parziale o totale, qualora risultino viziati dalla presenza di errori.
Caratteristiche dell'autotutela
L’istanza di autotutela:
- può essere presentata in carta libera dal destinatario dell'ingiunzione
- non sospende i termini per il pagamento dell’atto
- non sospende i termini per il ricorso alla competente autorità giudiziaria
- non prevede una tempistica di risposta per l’Amministrazione.
Casi in cui è possibile esercitare l'autotutela
L’ingiunzione è fondata su atti divenuti definitivi ai sensi della normativa vigente. L'eventuale riesame potrà pertanto riguardare solamente:
- vizi di forma e di notificazione dell'atto
- sopravvenienza di fatti estintivi del diritto oggetto di esecuzione e non più il merito del provvedimento che ha dato origine al credito (verbale originario).
Per presentare autotutela sulle ingiunzioni o segnalazioni riguardanti le intimazioni ad adempiere, vai alla sezione Info e assistenza di questa pagina e clicca il tasto Scrivi.
Contro l’ingiunzione può essere proposta opposizione presentando ricorso.
Per dettagli e modalità visita la pagina Multe e sanzioni: ricorso e rigetto del ricorso
Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica, utilizzando esclusivamente il bollettino MAV precompilato e allegato all'ingiunzione.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Puoi pagare su questo sito in due modalità:
- accedendo con SPID o CIE
- puoi pagare tutti gli avvisi pagoPA intestati a te attraverso il Fascicolo del cittadino - senza autenticazione
- puoi pagare avvisi pagoPA per solleciti, avvisi bonari, ingiunzioni di pagamento e intimazioni ad adempiere anche intestati ad altre persone
Puoi pagare con il tuo servizio di home banking via internet o telefono.
Verifica se il tuo istituto di credito aderisce al pagamento Cbill/PagoPa.
Puoi effettuare il pagamento presso:
- sportelli automatici bancomat senza costi aggiuntivi
- sportelli di qualsiasi banca sull'intero territorio nazionale senza costi aggiuntivi
- tabaccherie convenzionate con Banca ITB con una commissione a carico del cittadino
tel. 02.02.02, preferibilmente dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 16:00 (festivi esclusi)
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Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 art.68 e s.m.i.
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Aggiornato il: 30/08/2024