Ai sensi dell'art. 11 comma 3, 3°cpv delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi del PGT, la dotazione di servizi dovuta per gli interventi con cambio di destinazione d’uso eseguiti su immobili ricadenti negli ambiti appositamente indicati alla tav. R03 è dovuta solo per la quota di S.L. eccedente i 250 mq. Qual è la modalità di applicazione della norma, stante che la norma si applica una sola volta ad un unico intervento riguardante la medesima superficie territoriale (ST)?
Per immobili realizzati in esecuzione di Piani attuativi o Programmi Integrati di intervento, l’avente titolo dovrà verificare e dichiarare che l’intervento, per il quale è dovuta la corresponsione della dotazione di servizi in forma ridotta (esenzione per la S.L. per i primi 250 mq), è il primo ad essere eseguito con riferimento agli immobili (anche di diversa proprietà) ricompresi all’interno della superficie territoriale (ST) del Piano o Programma i cui riferimenti sono indicati nel certificato urbanistico, di cui all’art. 44 del R.E.. La dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 76, DPR 445/2000.
Per immobili realizzati con titolo diretto, la verifica di cui sopra e la conseguente dichiarazione dovrà essere, rispettivamente, eseguita e resa con riferimento agli immobili compresi all’interno del lotto funzionale, quale risulta dal certificato urbanistico.
FAQ SUE n. 81 - Pubblicata il 25 agosto 2021
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Aggiornato il: 25/08/2021